Il DL 34/2023 denominato “decreto bollette” entrato in vigore il 31 marzo, ha determinato una serie di proroghe riferite ad alcune definizioni fiscali introdotte con la legge di bilancio 2023.

Sostanzialmente sono stati posticipati taluni termini per adempimenti che sarebbero scaduti il 31 marzo 2023.

Fermi restando i presupposti applicativi, slittano al 30 settembre 2023 sia il termine per la presentazione della domanda di definizione delle liti che il termine per procedere al pagamento di quanto dovuto;

Passa dal 30 giugno al 30 settembre il termine per conciliare o rinunciare presso la Cassazione;

La definizione delle violazioni formali con il versamento di 200 euro per annualità, passa dal 31 marzo al 31 ottobre con possibilità di versare in due rate di cui la seconda scadrà in ogni caso il 31 marzo 2024. La rimozione delle violazioni resta confermata al 31 marzo 2024;

Il ravvedimento operoso speciale, con riduzione delle sanzioni ad 1/18, potrà essere adottato entro il 30 settembre 2023;

Per la rottamazione dei ruoli resta confermata la data di scadenza del 30 aprile 2023;

La definizione delle liti pendenti, nelle sue varie opzioni, viene prorogata al 30 settembre.

Restano invariati i termini per l’accertamento con adesione rafforzato, confermata per il 31 marzo, l’acquiescenza rafforzata e la regolarizzazione delle rate di adesione/mediazione/conciliazione giudiziale.

Il medesimo decreto sancisce inoltre la possibilità di ottenere il credito di imposta sul consumo di energia elettrica per il secondo trimestre 2023 stabilito nel10% per le imprese non energivore ed al 20% per le imprese energivore; per il consumo di gas viene previsto un credito di imposta del 20% sia per le imprese gasivore che per quelle non gasivore. Tali crediti di imposta potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2023.