In arrivo le modifiche alle norme regolanti l’imposta di successione il cui decreto delegato non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, le novità più rilevanti del provvedimento, sono state elencate dal Viceministro Leo nella conferenza stampa al termine del CdM.
Per quanto concerne l’imposta sulle successioni e donazioni, il decreto delegato ha dettato una disciplina specifica per il trust, recependo gli approdi della giurisprudenza (tra le tante, Cass. 8082/2020) e della prassi (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2022), che hanno accolto la testi della tassazione differita (al momento del trasferimento finale ai beneficiari); il decreto ha però introdotto anche una nuova possibilità, opzionale, di applicare l’imposta di donazione volontariamente al momento della dotazione del trust.
Inoltre, piccoli aggiustamenti concernono l’esenzione per i trasferimenti di aziende e partecipazioni, che viene confermata nella sua attuale configurazione, precisando la spettanza del beneficio nel caso in cui venga integrato un controllo sociale già esistente.
Tra le novità, va, poi, ricordata l’introduzione dell’autoliquidazione anche per l’imposta sulle successioni, in base alla dichiarazione telematica, come ora avviene limitatamente alle imposte ipotecaria e catastale.
Dalle dichiarazioni fatte, sembra che nel testo approvato siano state accolte alcune delle osservazioni presentate dalla Commissioni parlamentari, come quella che chiedeva di introdurre la possibilità, per i soggetti obbligati al pagamento delle imposte, di età non superiore a 26 anni, di pagare le imposte derivanti dalla successione utilizzando somme facenti parte dell’attivo ereditario, in giacenza presso banche e istituti finanziari o assicurativi. Pare, in particolare, che in base a una nuova norma, banche e intermediari finanziari dovranno consentire, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, su richiesta dell’unico erede di età non superiore a 26 anni, lo svincolo delle attività cadute in successione, in presenza di beni immobili nell’asse ereditario, “nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo”.
Un’ulteriore innovazione concernerebbe poi l’imposta di registro sui decreti ingiuntivi, per la quale potrebbe essere stata attenuata la responsabilità solidale delle “parti”, riconoscendo l’obbligo di pagamento dell’imposta solo a carico del soggetto ingiunto.
Non resta che attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per avere contezza del contenuto effettivo del decreto legislativo.
(Fonte EUTEKNE)