Continua l’interminabile produzione normativa riguardo i bonus edilizi, in tale ambito si informa che per i lavori edili avviati successivamente il 27 maggio, è stata introdotta una importante novità.

In sintesi a partire dal 27 maggio per i cantieri complessivamente superiori a 70.000 euro viene introdotto l’obbligo di indicare il contratto di lavoro applicato pena la decadenza dal bonus per il committente.

L’obbligo riguarda solamente la parte edilizia dei lavori e non il resto, il valore complessivo del cantiere deve essere calcolato sul totale dei lavori eseguiti e non sulla singola parte. Ad esempio se una ristrutturazione prevede 50.000 di lavori edili, 20.000 sostituzione serramenti e 10.000 di idraulica, l’obbligo esiste e ricade solo sulla parte edilizia.

Le ditte e società che non hanno dipendenti, non devono indicare nulla. Da quanto emerso dalla dottrina, tuttavia, anche per coloro che non hanno dipendenti, pare consigliato indicare in fattura che non si impiegano dipendenti.

Risulta necessario indicare la mano d’opera nel caso in cui vengano sub appaltati lavori a ditte e società che impiegano lavoratori, in questo caso occorre indicare il contratto applicato e riportarlo in fattura.

La verifica del contratto avviene tramite il DURC da dove si può verificare l’adesione alla cassa edile.

I contratti interessati sono quelli che implicano il versamento alla cassa edile ed in particolare: quello sottoscritto da ANCE, Alleanza delle cooperative (LegaCoop, Confcooperative, Agci) e sindacati di settore (Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil); quello sottoscritto dalle associazioni artigiane (Anaepa Confartigianato, Cna costruzioni, Casartigiani, Claai) e dai sindacati di settore; quello della piccola e media industria firmato da Confapi Aniem e sindacati di settore.

La prescrizione è richiesta per tutti i bonus in tutte le loro possibili utilizzazioni nonché per i bonus correlati come bonus mobili e bonus verde.

Si raccomanda quindi di verificare preliminarmente questi fattori e concordare con i clienti la necessità di ottemperare a questo obbligo vista la pesante sanzione conseguente che prevede la decadenza dalla detrazione in caso di mancata indicazione di quanto richiesto.

Sono esclusi dall’obbligo tutti gli intervenuti nei cantieri che non applicano i contratti edilizi indicati dalla norma.