Il DL 157/2021, cosiddetto decreto anti frode, ha riscritto le modalità di fruizione degli sconti fattura e delle cessioni dei crediti relative ai lavori edilizi.

Per fronteggiare gli abusi verificatisi, il Governo ha introdotto nuove restrizioni in materia, che in dettaglio sono:

1- estensione del visto di conformità ed introduzione del tetto di spesa;

2- controlli preventivi nei casi considerati rischiosi;

3- controlli Agenzia Entrate.

1- Per le cessioni dei crediti e gli sconti in fattura relativi ai lavori agevolati (bonus ristrutturazioni, facciate, ecobonus, fotovoltaico) diviene obbligatorio il rilascio del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.

Il visto diviene obbligatorio altresì in caso di utilizzo in dichiarazione per quanto concerne il superbonus 110%.

Sono escluse da visto solo le dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente oppure le dichiarazioni presentate tramite sostituto di imposta che presta assistenza fiscale.

Viene inoltre introdotta un’asseverazione tecnica di congruità delle spese in caso di cessione credito o sconto in fattura per tutti i bonus sopra elencati.

L’asseverazione tecnica non è necessaria per questi lavori in caso di detrazione portata in dichiarazione dei redditi.

2- L’Agenzia delle Entrate entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuto invio del modello di cessione, potrà sospenderne gli effetti per trenta giorni in presenza di operazioni sospette, al fine di effettuare controlli preventivi.

3- L’Agenzia effettuerà i controlli di spettanza dei crediti ceduti che potranno essere recuperati entro cinque anni successivi alla commissione della violazione.