Fonte EUTEKNE

Premessa

Con il DL 9.8.2022 n. 115, pubblicato sulla G.U. 9.8.2022 n. 185, sono state emanate misure urgenti in materia di crediti di imposta, politiche sociali, IVA e accise (c.d. decreto “Aiuti-bis”).

Il DL 115/2022 è entrato in vigore il 10.8.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 115/2022.

Il DL 115/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas – proroga al terzo trimestre 2022

L’art. 6 del DL 115/2022 estende anche per il terzo trimestre 2022 i crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:

  • per le imprese energivore, un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022;
  • per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022;
  • per le imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022;
  • per le imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022.

Analogamente ai precedenti, tali crediti d’imposta:

  • devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2022;
  • possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d’imposta entro il 31.12.2022;
  • non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP.

Credito d’imposta per l’acquisto di carburante per l’eser­cizio dell’attività agricola e della pesca – proroga

L’art. 7 del DL 115/2022 prevede la proroga per l’acquisto di carburante al terzo trimestre 2022 del credito d’imposta riconosciuto dall’art. 18 del DL 21/2022 per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.

Riduzione dell’iva sul gas per il quarto trimestre 2022

L’art. 5 co. 1 del DL 115/2022 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% per le som­mini­strazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Qualora le predette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA agevolata si applica, altresì, alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

La previsione dell’aliquota del 5% è estesa anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto “servizio energia”, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dall’1.10.2022 al 31.12.2022.

Accise e iva sui carburanti – pro­roga agevolazioni

L’art. 8del DL 115/2022 ha rideterminato le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sul gas impiegati co­me carburanti, per il periodo a decorrere dal 22.8.2022 e fino al 20.9.2022, nelle seguenti misure:

  • benzina: 478,40 euro per mille litri;
  • oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
  • gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
  • gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

Inoltre, per lo stesso periodo, l’aliquota IVA da applicare al gas naturale usato per autotrazione è fissata in misura pari al 5%.

Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti sono tenuti a trasmettere per via telematica, entro il 7.10.2022, all’ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 20.9.2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui sia disposta la proroga delle agevolazioni per le aliquote di accisa.