Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il DPCM relativo alle modalità di applicazione del Green Pass che saranno adottate a partire dal 15 ottobre prossimo.

La documentazione necessaria per la corretta applicazione delle disposizioni prevede:

Policy sui controlli:

Documento che riassume le modalità dei controlli da effettuarsi per la verifica dei pass.

Nomina dei controllori:

Indicazione dei responsabili aziendali cui sono affidati i controlli di legge, descrizione dei compiti affidati e istruzione sul trattamento dei dati personali.

Comunicazione al Prefetto:

Modello utilizzabile per comunicare al Prefetto gli illeciti riscontrati.

Policy generale:

Comunicazione a tutti i dipendenti degli obblighi derivanti dalla normativa e le conseguenza derivanti da un mancato rispetto degli stessi. 

Stessa comunicazione è opportuno predisporla per l’accesso ai luoghi di lavoro di terzi esterni (lavoratori autonomi, consulenti).

Informazione preventiva:

Richiesta di comunicazione anticipata dell’assenza per mancanza di green pass.

Informativa privacy:

Nota informativa per i soggetti esterni che accedono ai luoghi di lavoro.

Si ricorda che:

Resta confermato che per ora è possibile controllare i green pass esclusivamente con l’App VerificaC19. 

Sono in via di predisposizione sistemi alternativi che possano agevolare le operazioni di riconoscimento massivo del pass.

Non è consentito considerare valida la autodichiarazione di possesso del green pass per consentire l’accesso ai luoghi di lavoro.

Restano confermate le note già pubblicate in merito.

In dettaglio:

Prescrizione valevole per i lavoratori dipendenti sia pubblici che privati

Sono tenuti al rispetto della norma in oggetto anche i lavoratori autonomi che si recano presso terzi per lo svolgimento delle loro attività; sono quindi interessati artigiani, commercianti, agenti di commercio, liberi professionisti e lavoratori autonomi in genere. 

In questi casi il controllo deve avvenire al momento dell’accesso ai locali.

Ovviamente anche i titolari di attività che ospitano terze persone a qualsiasi titolo, devono possedere il certificato ed esibirlo in caso di controllo.

Sono esclusi coloro che lavorano nella propria abitazione senza contatto con terze persone (dipendenti, clienti e collaboratori).

Sono esentati dal certificato coloro che per motivi sanitari sono esclusi dall’obbligo vaccinale.