Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il DPCM relativo alle modalità di applicazione del Green Pass che saranno adottate a partire dal 15 ottobre prossimo.
La documentazione necessaria per la corretta applicazione delle disposizioni prevede:
Policy sui controlli:
Documento che riassume le modalità dei controlli da effettuarsi per la verifica dei pass.
Nomina dei controllori:
Indicazione dei responsabili aziendali cui sono affidati i controlli di legge, descrizione dei compiti affidati e istruzione sul trattamento dei dati personali.
Comunicazione al Prefetto:
Modello utilizzabile per comunicare al Prefetto gli illeciti riscontrati.
Policy generale:
Comunicazione a tutti i dipendenti degli obblighi derivanti dalla normativa e le conseguenza derivanti da un mancato rispetto degli stessi.
Stessa comunicazione è opportuno predisporla per l’accesso ai luoghi di lavoro di terzi esterni (lavoratori autonomi, consulenti).
Informazione preventiva:
Richiesta di comunicazione anticipata dell’assenza per mancanza di green pass.
Informativa privacy:
Nota informativa per i soggetti esterni che accedono ai luoghi di lavoro.
Si ricorda che:
Resta confermato che per ora è possibile controllare i green pass esclusivamente con l’App VerificaC19.
Sono in via di predisposizione sistemi alternativi che possano agevolare le operazioni di riconoscimento massivo del pass.
Non è consentito considerare valida la autodichiarazione di possesso del green pass per consentire l’accesso ai luoghi di lavoro.
Restano confermate le note già pubblicate in merito.
In dettaglio:
Prescrizione valevole per i lavoratori dipendenti sia pubblici che privati.
Sono tenuti al rispetto della norma in oggetto anche i lavoratori autonomi che si recano presso terzi per lo svolgimento delle loro attività; sono quindi interessati artigiani, commercianti, agenti di commercio, liberi professionisti e lavoratori autonomi in genere.
In questi casi il controllo deve avvenire al momento dell’accesso ai locali.
Ovviamente anche i titolari di attività che ospitano terze persone a qualsiasi titolo, devono possedere il certificato ed esibirlo in caso di controllo.
Sono esclusi coloro che lavorano nella propria abitazione senza contatto con terze persone (dipendenti, clienti e collaboratori).
Sono esentati dal certificato coloro che per motivi sanitari sono esclusi dall’obbligo vaccinale.