Saldo IMU 2021

Il 16 dicembre p.v. scade la seconda rata dell’IMU.

Come per la prima, anche in questo caso è possibile compensare gli importi dovuti con crediti di imposta pregressi utilizzando il modello F24.

I versamenti minimi sono stabiliti da ogni Comune e, in mancanza di apposita decisione, essi devono essere effettuati se il debito di imposta supera i 12 euro.

Con il versamento della seconda rata, si salda il debito annuale concernente gli immobili posseduti, applicando le aliquote adottate dai Comuni in base alle delibere adottate dagli stessi e pubblicate entro il 28 ottobre c.a..

Come noto, l’imposta non si paga sull’immobile adibito ad abitazione principale salvo il caso che essa sia accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Il mancato versamento comporta l’irrogazione di una sanzione del 30% della somma non versata.

È possibile procedere alla sanatoria di versamenti omessi mediante l’utilizzo dello strumento del ravvedimento operoso.

Con un emendamento al decreto fiscale, viene chiarito che nel caso di coniugi proprietari di due case in due comuni diversi, essi potranno scegliere su quale casa applicare l’esenzione da IMU abitazione principale.

Tale decisione pone finalmente fine ad una diatriba sviluppatasi nel corso degli ultimi anni sulle doppie abitazioni di marito e moglie.

Acconto IVA 2021

Entro il 27 dicembre occorre calcolare e versare l’acconto Iva.

I metodi di calcolo sono tre: storico, previsionale e alternativo.

Sono esclusi i contribuenti forfetari e quelli che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti Iva articolo 10 DPR 633/72.

Il metodo storico prevede il versamento del 88% del debito del mese di dicembre 2020 e/o del quarto trimestre 2020 al lordo dell’acconto a suo tempo versato.

Il metodo previsionale prevede il versamento del 88% del debito previsto per il mese di dicembre 2021 e/o per il quarto trimestre 2021.

Il metodo alternativo prevede il versamento del 100% della liquidazione straordinaria effettuata in data 20 dicembre sulla base delle operazioni registrate in tale data.

Il mancato o tardivo versamento comporta l’irrogazione di una sanzione del 30% di quanto dovuto.

È possibile sanare omessi o tardivi versamenti mediante utilizzo dello strumento del ravvedimento operoso, in tal caso la sanzione verrà rimodulata in base alla data di effettuazione del versamento.

L’acconto non è dovuto per importi inferiori ad euro 103,29.