CONTINUITA’ AZIENDALE

Le conseguenze del Covid hanno modificato l’approccio ai bilanci 2019 e 2020 in tema di continuità aziendale.

In pratica, nella stesura di tali documenti, la valutazione prospettica del cosiddetto going concern non era più considerata pregnante come negli ordinari principi di redazione dei bilanci.

Per il 2021 tali previsioni non sono state ribadite per cui occorre riferirsi al contenuto dell’articolo 2423 bis codice civile ed al principio contabile OIC 11 che dettano i principi di redazione dei bilanci stabilendo che occorre porre attenzione alla prospettiva di continuità aziendale.

Torna quindi di attualità la valutazione circa la considerazione della azienda come complesso funzionante per un arco temporale di dodici mesi.

Nella redazione dei bilanci 2021 occorrerà quindi valutare gli aspetti più rilevanti per stabilire se sono presenti elementi che possano determinare criticità rispetto al presente argomento, esplicitando nella nota integrativa quali sono questi elementi oggettivi che possono portare a conclusioni diverse dal normale andamento gestionale.

Conseguentemente la valutazione delle poste di bilancio dovrà essere fatta in coerenza con tali previsioni a seconda se si possa considerare presente o meno il concetto di continuità.

RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIALI E TERRENI

Il DL 17/2022 ha riaperto i termini per procedere alla rivalutazione delle quote societarie non negoziate e dei terreni al fine di neutralizzare le plusvalenze determinate ai sensi dell’articolo 67 del DPR 917/86.

Tale riapertura pone rimedio ad una “dimenticanza” legislativa che aveva interrotto un iter pluriennale durante il quale annualmente sono state riproposte norme in tale senso.

Attualmente risulta quindi nuovamente possibile redigere una perizia asseverata che ridetermini i valori di quote societarie non negoziate in mercati regolamentati e di terreni in vista di una loro successiva cessione.

Il requisito richiesto è il possesso dei medesimi alla data del 1 gennaio 2022; la perizia deve essere redatta ed asseverata entro il 15 giugno 2022 con contestuale versamento dell’imposta sostitutiva del 14%. Tale versamento può essere effettuato in unica soluzione o in tre rate annuali.

La rivalutazione si perfeziona con il versamento dell’imposta o della prima rata della medesima, in caso di ritardo od omissione di tale adempimento, l’efficacia della procedura viene meno.