Con l’approssimarsi della scadenza, occorre porre attenzione alla data del 16 giugno, scadenza della prima rata dell’imposta IMU 2023.
L’imposta va versata per anno solare ed è proporzionata al possesso degli immobili oggetto di imposizione; a tale fine il periodo di riferimento ha come dato il possesso su base mensile: se il possesso si è protratto per più della metà del mese, l’obbligato al versamento è il possessore che soddisfa tale requisito.
Ad esempio se nel mese di febbraio un fabbricato viene ceduto il giorno 14, l’acquirente è obbligato al calcolo dell’imposta a partire dal medesimo mese di febbraio e verserà l’imposta annuale su undici mesi, mentre il cedente è obbligato sino alla data del 31 gennaio e verserà l’imposta per un solo mese sull’anno solare. Il giorno della compravendita si calcola a carico dell’acquirente.
L’imposta va versata in due rate il giorno 16 giugno ed il giorno 16 dicembre, fatta salva la possibilità di versare tutto in unica rata il giorno 16 giugno.
La prima rata del 16 giugno è pari a quanto versato a giugno 2022 applicando le medesime aliquote e detrazioni; la rata di dicembre dovrà essere calcolata a conguaglio applicando le aliquote e le detrazioni in vigore nell’anno corrente.
Sono soggetti ad IMU i fabbricati, i terreni agricoli non posseduti da imprenditori agricoli e i terreni edificabili; sono esentati i terreni ricadenti in comuni considerati montani e le abitazioni principali fatta eccezione per i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
Le pertinenze delle abitazioni principali seguono l’esenzione della stessa.
Sono considerate pertinenze:
una unità immobiliare classificata come C/2;
una unità immobiliare classificata come C/6;
una unità immobiliare classificata come C/7.
Sono considerate abitazioni principali quelle ove i possessori contemporaneamente abbiano la residenza anagrafica (risultante dall’anagrafe comunale) e vi dimorino abitualmente (utilizzo per la maggior parte dell’anno come abitazione).
In generale sono soggetti passivi i proprietari, i titolari di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione), i locatari dei contratti di leasing. Non sono tenuti al versamento i nudi proprietari.
Le aliquote sono deliberate dai singoli Comuni partendo da dati di base date.
Per i fabbricati appartenenti alla categoria D (capannoni) parte dell’imposta pari al 0,76% deve essere destinata allo Stato e non è oggetto di modifica da parte dei Comuni.